Testo completo
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Sportello Unico Attivita’ Produttive
La prima valutazione sulla pratica riguarda la sua “ricevibilità” ossia la verifica della sua coerenza e della sua completezza in relazione alle caratteristiche specifiche degli interventi di trasformazione. Una volta accolta, lo Sportello Unico protocolla la pratica, la immette nel proprio sistema informativo e si incarica di seguirne l’iter presso i vari enti che a qualsiasi titolo vengono coinvolti nella procedura. L’ istruttoria deve raggiungere un esito positivo o negativo entro 90 giorni dal ricevimento al protocollo.
Alcuni interventi richiedono obbligatoriamente una procedura VIA (Valutazione Impatto Ambientale): in questo caso i tempi dell’istruttoria vengono aumentati di 2 mesi (da 90 a 150 giorni).
In caso di diniego o di mancato esito l’impresa richiedente può fare ricorso e ottenere la convocazione della conferenza dei servizi alla quale debbono partecipare gli enti responsabili del diniego o della mancata risposta.
La Conferenza dei Servizi è convocata dal responsabile dello Sportello Unico entro 5 giorni: l’esito può essere definitamente negativo oppure raggiungere il rilascio del provvedimento richiesto.
Durante i lavori di esecuzione la vigilanza spetta allo Sportello Unico che può esercitarla anche a mezzo di tecnici comunali. Anche il collaudo delle opere fa parte delle competenze attribuite allo Sportello Unico.
Cos’è lo Sportello Unico
Il SUAP è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto:
– l’esercizio di attività produttive e di prestazione dei servizi (es. rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività).
Per attività produttive devono intendersi tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole,
commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni (art. 1, co. 1, lett. i);
– Le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi, compresi quelli riguardanti le attività di servizi disciplinati ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 59/2010,di recepimento della Direttiva servizi.
Per impianti produttivi devono intendersi i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi (art. 1, co. 1, lett. j).
Al fine di rendere più certo l’ambito applicativo della relativa disciplina, il DPR n. 160 stabilisce che il SUAP è l’unico punto di accesso per tutte le domande e le istanze dell’impresa, prevedendo che esse siano presentate esclusivamente al SUAP (art. 2, co. 2), e l’unico polo di rispost ain luogo di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, le quali non possono comunicare al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati dall’impresa (art. 4, comma 2).
I VANTAGGI PER L’UTENTE
1) Riduzione dei Tempi
2) Modulistica Omogenea
3) Tempi certi